Il contributo è anticipato dai Comuni nel rispetto dei limiti sanciti dall’art. 4, comma 7, della L.R. 12 del 2013 e commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da quelli extraeuropei, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la documentazione comprovante le spese di viaggio.
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