Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare il proprio diritto con l’assistenza di un elettore appartenente alla propria famiglia o altro elettore scelto come accompagnatore.
Gli elettori affetti da infermità permanente, al fine di evitare di doversi munire in occasione di ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, potranno richiedere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale.
Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 104/1992, possono usufruire di questo diritto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.
L’accompagnatore designato può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione del detto timbro, anche a mezzo di altra persona, durante l’orario di apertura dell’ufficio elettorale al pubblico, presentando la seguente documentazione:
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